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Covid-19 e la funzione notarile

Aggiornamento: 30 nov 2020

Il testamento in occasione di malattia reputata contagiosa.


Autore: Dott. Alberto Ricasoli Firidolfi

di Diritto Al Punto Podcast


1. Introduzione.

L’obiettivo di questo scritto è illustrare quali siano i risvolti che l’emergenza sanitaria nazionale causata dal Coronavirus ha avuto – e sta continuando ad avere – sull’attività del notaio, nonché illustrare la disciplina di alcune particolari norme del Codice Civile.

A seguito dell’emergenza sanitaria correlata alla diffusione del Coronavirus (Covid-19), sono stati emanati numerosi provvedimenti legislativi (sotto forma di Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o di Decreti Legge), i quali – con l’obiettivo primario di salvaguardare il diritto alla salute garantito dalla nostra Carta costituzionale – hanno imposto una generale riorganizzazione delle attività lavorative, determinandone la chiusura. Tra queste, indubbiamente, sono ricomprese anche le attività professionali ma è fin da ora opportuno precisare che il notaio, sebbene sia un soggetto esercente attività professionale pubblica e privata, non è stato esentato dall’esercizio della propria funzione pubblica.

Ma andiamo con ordine. Prima di addentrarci nei meandri delle disposizioni del Codice Civile relative ai c.d. testamenti speciali, con particolare riguardo al testamento in luogo ove domina una malattia contagiosa, appare necessario indicare brevemente quale sia il ruolo del notaio all’interno del nostro ordinamento.

2. Le funzioni notarili

La disciplina che regola le funzioni notarili si ritrova in due non recenti provvedimenti legislativi: la Legge n. 89 del 16 febbraio 1913 (c.d. Legge Notarile) ed il Regolamento n. 1326 del 10 settembre 1914.

L’art. 1 della Legge Notarile[1] definisce il notaio come il pubblico ufficiale istituito per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati e gli estratti.

Il notaio è, quindi, in primo luogo un pubblico ufficiale tenuto all’osservanza di obblighi pubblicistici e incaricato della tutela di interessi generali; ma il ruolo del notaio non si riduce alla sola sfera pubblicistica: il notaio è, infatti, al contempo, un professionista a cui le persone fisiche o giuridiche possono rivolgersi con fiducia per essere assistite nel perseguimento dei propri interessi. Data tale duplice veste, infatti, il notaio, a differenza di altri professionisti, non cura gli interessi di una soltanto delle parti, bensì di tutte quelle coinvolte, interpretando la loro volontà e traducendola in atti che possano ottenere il riconoscimento dell’ordinamento giuridico. In questo senso, egli si pone ed opera al di sopra delle parti, ma nell’interesse di tutte esse.

Proprio per questa duplice veste attribuita al notaio, quest’ultimo si trova – rispetto all’imposizione di chiusura delle attività lavorative – in una situazione particolare. Egli infatti, sebbene svolga attività professionale, è un pubblico ufficiale ed in quanto tale deve garantire ad ogni singolo cittadino che ne faccia richiesta la possibilità di poter fruire dei suoi servizi. Sebbene, inoltre, tutte le istituzioni nazionali notarili abbiano dato indicazioni circa le modalità di svolgimento dell’attività notarile all’interno degli studi, altresì incentivando – per quanto possibile – il rinvio delle attività non urgenti, la figura del notaio non rientra tra quei lavoratori che sono “costretti a stare a casa” a causa del Coronavirus, avendo l’obbligo ben preciso di non allontanarsi dalla propria sede nel periodo in cui dilagano malattie epidemiche o contagiose[2]. Pena la destituzione dal proprio ruolo.

3. Il testamento speciale in occasione di malattia reputata contagiosa

Tra i compiti del Notaio, a norma dell’art. 1 sopra citato, vi è quello di «ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà». Tale previsione appare particolarmente generica, ma è volta a dimostrare l’eterogeneità di atti che il notaio è chiamato a ricevere, in svolgimento delle proprie funzioni. Il testamento, secondo la miglior dottrina, rappresenta solo una specie del più ampio genus degli atti di ultima volontà, e trova la propria disciplina all’interno del Libro II, Titolo III, del Codice Civile. Esistono differenti tipologie di testamento: i) testamenti ordinari, in cui sono compresi il testamento pubblico, il testamento olografo ed il testamento segreto; ii) testamenti speciali, in cui sono compresi il testamento in occasione di malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni, oppure il testamento a bordo di nave o aeromobile, oppure ancora il testamento dei militari ed assimilati.

Tra le norme che regolano i testamenti speciali, vi è quella dell’art. 609 c.c., dettata per situazioni simili – per non dire identiche – a quelle in cui si trova attualmente l’Italia. Il principale presupposto per ricorrere a tale forma di testamento risiede nell’impossibilità di servirsi delle forme ordinarie di testamento, non essendo riconosciuto il testamento nuncupativo (ossia orale) nell’ordinamento giuridico italiano, poiché la forma scritta caratterizza tutti i testamenti, anche quelli speciali. A tal proposito, infatti, l’art. 619 c.c. sancisce la nullità di tutti i testamenti che non rispettino la forma scritta e siano privi della sottoscrizione del testatore o del pubblico ufficiale.

La particolarità dei testamenti speciali, e della particolare tipologia di testamento in commento, si ritrova nel non necessario obbligo di rispettare i formalismi richiesti per i testamenti ordinari. Infatti, i testamenti speciali costituiscono forme pubbliche (seppur attenuate o adattate) di testamento, per cui non possono farsi in forma diversa da quella prevista, e così non possono farsi in forma segreta o con il deposito di testamento olografo nelle mani del pubblico ufficiale legittimato a rogare i testamenti speciali. L’obiettivo dei testamenti speciali si ritrova nella garanzia della cristallizzazione delle disposizioni testamentarie in un documento, oltre che nella garanzia circa l’identità dell’autore del testamento.

Come detto, i testamenti speciali sono privi di alcuni – ma non tutti – i formalismi richiesti per le forme ordinarie. Il Codice Civile detta per loro una disciplina specifica, senza operare rimandi alla disciplina ordinaria. In particolare, l’art. 609 c.c. prevede che il testamento in luogo ove domina una malattia contagiosa possa esser ricevuto da un notaio (il quale non necessariamente deve svolgere la propria attività nella circoscrizione in cui viene ricevuto il testamento), dal giudice di pace del luogo, dal sindaco o da chi ne fa le veci, o da un ministro di culto, alla presenza di due testimoni che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.[3]

Un’ulteriore caratteristica condivisa da tutti i testamenti speciali è data dalla loro efficacia temporanea. Le disposizioni di ultima volontà ricevute in occasione di malattie contagiose, ai sensi dell’art. 610 c.c., perdono la loro efficacia dopo la cessazione della causa che ha impedito al testatore di valersi delle forme ordinarie di testamento.

Da ultimo, si osserva che il ricorso alla tipologia speciale di testamento fin qui analizzata potrebbe apparire superfluo, poiché tra le forme ordinarie di testamento è previsto il testamento olografo, che può essere redatto senza l’ausilio di un notaio e senza le necessarie formalità richieste dall’art. 609 c.c. Difatti, il testamento olografo è caratterizzato dai soli requisiti formali dell’autografia dell’intero documento (ossia scritto interamente a mano), della data e della sottoscrizione da parte del testatore, nonché dalla non necessarietà del ministero del notaio o dei soggetti abilitati, né dalla presenza dei testimoni.

Preme, però, precisare che l’utilità del testamento speciale si giustifica in particolar modo quando il testatore non può redigere personalmente il testamento per una difficoltà fisica provocata da una malattia o per motivi culturali (ad esempio, analfabetismo). Dunque, in presenza di circostanze eccezionali che giustificano la redazione dei testamenti speciali, il testamento olografo è da considerarsi una valida alternativa laddove il testatore sia in grado di scrivere di proprio pugno il testamento. Diversamente, nei casi in cui tali circostanze non sussistano, sarà opportuno rivolgersi al notaio o ad uno degli altri pubblici ufficiali sopra indicati al fine di definire la destinazione desiderata per il proprio patrimonio.


[1] Si riporta il testo integrale dell’art. 1 L. n. 89/1913: «I notari sono ufficiali pubblici istituiti per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati e gli estratti. Ai notai è concessa anche la facoltà di: 1) sottoscrivere e presentare ricorsi relativi agli affari di volontaria giurisdizione, riguardanti le stipulazioni a ciascuno di essi affidate dalle parti; 2) ricevere con giuramento atti di notorietà in materia civile e commerciale; 3) ricevere le dichiarazioni di accettazione di eredità col beneficio dell'inventario di cui nell'art. 955 del Codice civile, nonché gli atti di autorizzazione dei minori al commercio, a mente dell'articolo 9 del Codice di commercio. Tali dichiarazioni ed atti non acquisteranno efficacia se non dal giorno in cui verranno trascritti negli appositi registri all'uopo tenuti nelle cancellerie giudiziarie; 4) procedere, in seguito a delegazione dell'autorità giudiziaria: a) all'apposizione e rimozione dei sigilli nei casi previsti dalle leggi civili e commerciali; b) agli inventari in materia civile e commerciale, ai termini dell'art. 866 del Codice di procedura civile, salvo che il pretore sulla istanza e nell'interesse della parte, non creda di delegare il cancelliere; c) agl'incanti e alle divisioni giudiziali ed a tutte le operazioni all'uopo necessarie; 5) rilasciare i certificati di vita ai pensionati ed agli altri assegnatari dello Stato, giusta l'art. 402 del regolamento sulla contabilità dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074. I notari esercitano, inoltre, le altre attribuzioni loro deferite dalle leggi». [2] La previsione normativa di riferimento è l’art. 142 della L. n. 89/1913, la quale prevede espressamente che: «È punito con la destituzione: … c) il notaio che abbandona la sede in occasione di malattie epidemiche o contagiose». [3] Non è richiesto, per il testamento speciale ricevuto in occasione di malattie contagiose, che i due testimoni siano maggiorenni, come invece previsto dall’art. 50, comma 1, Legge notarile. Nemmeno è d’ostacolo che i testimoni di tale testamento sappiano o possano sottoscrivere, come invece richiesto in generale dall’art. 50 comma 2 della Legge notarile, per tutti gli atti notarili. Inoltre, secondo parte della dottrina, la disciplina dei testamenti ricevuti in zone contagiate da malattie deroga anche l’art. 50 Legge notarile relativamente alle cause di impedimento a ricoprire il ruolo di testimone, giacché questi potrebbero anche essere legati a rapporti di parentela con il notaio e con il testatore.


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